Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 11




1. L'acquisizione da parte della società di elementi dell'attivo appartenenti a una delle persone o società di cui all'articolo 3, lettera i) per un controvalore di almeno 1/10 del capitale sottoscritto è soggetta a verifica e a pubblicità analoghe a quelle previste dall'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, nonché all'approvazione dell'assemblea quando detta acquisizione ha luogo entro un termine stabilito dalla legislazione nazionale, non inferiore a due anni a decorrere dalla costituzione della società o dal momento in cui essa ha attenuto l'atto autorizzante l'inizio della propria attività. Gli articoli 10 bis e 10 ter si applicano mutatis mutandis.
(Comma così modificato dall'articolo 1 della direttiva 2006/68/CE)
Gli Stati membri possono anche prevedere l'applicazione di queste disposizioni quando l'elemento dell'attivo appartiene a un azionista o a un'altra persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle acquisizioni effettuate nell'ambito dell'amministrazione ordinaria della società né alle acquisizioni effettuate su iniziativa o sotto il controllo di una autorità amministrativa o giudiziaria, né alle acquisizioni in borsa.

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