Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 1



1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società:
  • per l'Italia:
la società per azioni; la denominazione sociale di ciascuna società che sia di uno dei tipi di cui sopra deve comportare un'indicazione diversa da quelle prescritte agli altri tipi di società o deve essere accompagnata da tale indicazione.
2. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle società di investimento a capitale variabile ed alle cooperative, costituite in uno dei tipi di società indicati al paragrafo 1. Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale facoltà, esse impongono a queste società di far comparire rispettivamente i termini "società di investimento a capitale variabile" o "cooperativa" su tutti i documenti di cui all'articolo 4 della direttiva 68/151/CEE.
Per "società d'investimento a capitale variabile", ai sensi della presente direttiva, s'intendono esclusivamente le società:
  • il cui unico oggetto consiste nel collocamento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, in valori immobiliari diversi o in altri valori, all'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro azionisti dei risultati della gestione dei loro averi,
  • che fanno appello al pubblico per collocare le proprie azioni,
  • il cui statuto prevede che, entro i limiti di un capitale minimo e di un capitale massimo, esse possano in qualsiasi momento emettere azioni, riscattarle o rivenderle.

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