Differenza tra prescrizione e decadenza quanto al ruolo dell'autonomia privata



Non è privo di rilevanza mettere a fuoco la diversa considerazione del ruolo che l'autonomia privata è abilitata a svolgere nell'ambito della disciplina della decadenza ed in quella della prescrizione.

A proposito di quest'ultima operano i seguenti principi :

  1. assenza assoluta di possibilitá di intervento dei privati, con riferimento sia alla previsione di ipotesi di prescrizione, sia all'esclusione preventiva dell'operativitá di essa: i casi di prescrizione sono infatti previsti solo dalla legge;
  2. impossibilitá di stipulare patti modificativi dei termini prescrizionali;
  3. rilevabilitá ope exceptionis;
  4. possibilitá di fare rinunzia ad avvalersi degli effetti estintivi della prescrizione soltanto successivamente al decorso del termine prescrizionale. In tema di decadenza le cose vanno ben diversamente:


  1. la volontá privata è ammessa ad istituire cause di decadenza, anche se vi sono limiti, essendo nullo, ad esempio, il patto che istituisca termini che possano rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto (art. 2965 cod.civ.);
  2. in tema di decadenza stabilita dalla legge (dunque in materia sottratta alla disponibilità delle parti) è vietata qualsiasi modificazione della disciplina prescritta dalla legge (art. 2968 cod.civ.);
  3. neppure una volta che sia maturato il termine decadenziale, in tema di decadenza legale afferente a diritti indisponibili, è ammissibile rinunziare all'effetto estintivo, che è obiettivamente voluto dalla legge (art. 2968 cod.civ.);
  4. al contrario, qualora si tratti di diritti disponibili e di decadenze introdotte convenzionalmente dalle parti, v'è la possibilitá anche di operare rinunzie preventive , ossia precedenti allo spirare del termine decadenziale. L'art. 2966 cod.civ. , quale causa impeditiva della decadenza, fa anche menzione del riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro cui esso si deve far valere;
  5. al contrario di quanto accade in tema di prescrizione, non gioca il principio della rilevabilitá esclusivamente in via di eccezione ( a meno che non si verta in tema di diritti disponibili). La decadenza che sia posta in relazione a diritti indisponibili deve dunque essere rilevata d'ufficio (art. 2969 cod.civ. ; cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro, 2743/96 )nota1.

Note

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nota1 A giustificazione di ciò si distingue (Magazzù, voce Decadenza, in N.sso Dig.it., vol.V, 1960, p.236) tra una decadenza estintiva ipso iure ed una ope exceptionis, a seconda che abbia ad oggetto, rispettivamente, diritti indisponibili o disponibili.
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Bibliografia

  • MAGAZZU', Decadenza, N.sso Dig.it., V, 1960


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