Differenza tra prescrizione e decadenza quanto al ruolo dell'autonomia privata
Elenco dei capitoli
Non è privo di rilevanza mettere a fuoco la diversa considerazione del ruolo che l'autonomia privata è abilitata a svolgere nell'ambito della disciplina della decadenza ed in quella della prescrizione.
A proposito di quest'ultima operano i seguenti principi :
assenza assoluta di possibilitá di intervento dei privati, con riferimento sia alla previsione di ipotesi di prescrizione, sia all'esclusione preventiva dell'operativitá di essa : i casi di prescrizione sono infatti previsti solo dalla legge;impossibilitá di stipulare patti modificativi dei termini prescrizionali;rilevabilitá ope exceptionis ; possibilitá di fare rinunzia ad avvalersi degli effetti estintivi della prescrizione soltanto successivamente al decorso del termine prescrizionale. In tema di decadenza le cose vanno ben diversamente: la volontá privata è ammessa ad istituire cause di decadenza , anche se vi sono limiti, essendo nullo, ad esempio, il patto che istituisca termini che possano rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto (art. 2965 cod.civ.);in tema di decadenza stabilita dalla legge (dunque in materia sottratta alla disponibilità delle parti) è vietata qualsiasi modificazione della disciplina prescritta dalla legge (art. 2968 cod.civ.);neppure una volta che sia maturato il termine decadenziale, in tema di decadenza legale afferente a diritti indisponibili, è ammissibile rinunziare all'effetto estintivo, che è obiettivamente voluto dalla legge (art. 2968 cod.civ.);al contrario, qualora si tratti di diritti disponibili e di decadenze introdotte convenzionalmente dalle parti, v'è la possibilitá anche di operare rinunzie preventive , ossia precedenti allo spirare del termine decadenziale. L'art. 2966 cod.civ. , quale causa impeditiva della decadenza, fa anche menzione del riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro cui esso si deve far valere; al contrario di quanto accade in tema di prescrizione, non gioca il principio della rilevabilitá esclusivamente in via di eccezione ( a meno che non si verta in tema di diritti disponibili). La decadenza che sia posta in relazione a diritti indisponibili deve dunque essere rilevata d'ufficio (art. 2969 cod.civ. ; cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro, 2743/96 )nota1 . Note nota1 nota1 A giustificazione di ciò si distingue (Magazzù, voce Decadenza, in N.sso Dig.it., vol.V, 1960, p.236) tra una decadenza estintiva ipso iure ed una ope exceptionis, a seconda che abbia ad oggetto, rispettivamente, diritti indisponibili o disponibili.
top1 Bibliografia MAGAZZU', Decadenza, N.sso Dig.it., V, 1960
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