Differenza tra mora del debitore e mora del creditore; effetti della mora del creditore



Nella mora del creditore ( mora credendi ) il ritardo è riconducibile alla condotta del creditore, il quale si rifiuta, senza giustificato motivo, di ricevere la prestazione. Nella mora del debitore ( mora debendi ) questo ritardo dipende dal comportamento del debitore. Il punto cruciale relativamente al primo istituto è quello di evitare che il ritardo possa legittimare una reazione del creditore intesa a costituire in mora o far dichiarare inadempiente il soggetto passivo dell'obbligazione. Permane l'obbligazione, dalla quale il debitore non potrà dirsi liberato se non in esito ad un particolare ulteriore procedimento (il deposito liberatorio) nota1 .

Notevoli sono anche le conseguenze di entrambe le specie della mora in relazione all'eventualità che sopraggiunga l'impossibilità della prestazione.

Se il creditore è in mora, a suo carico viene posto il rischio dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (V comma art. 1207 cod. civ. ). Ciò non significa soltanto che il debitore è liberato, cosa che avverrebbe comunque, ex art. 1256 cod. civ. , bensì che l'altra parte (il creditore) è egualmente tenuta all'effettuazione della propria controprestazione (nell'ipotesi in cui il credito deriva da un contratto a prestazioni corrispettive). Non si potrebbe, in senso contrario, invocare l'art. 1463 cod. civ. , proprio perché il rischio afferente all'impossibilità della prestazione viene addossato al creditore nota2 .

Inversamente, nella mora del debitore, quest'ultimo non è liberato a cagione della sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. E' tuttavia possibile per costui provare, con effetti liberatori nei confronti del creditore, che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso quest'ultimo (art. 1221 cod. civ. ) nota3.

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p. 395; Bigliazzi Geri, voce Mora del creditore, in Enc. giur. Treccani, vol.XX, 1990, p. 6.
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nota2

Cattaneo, Della mora del creditore, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1973, p. 106; Giacobbe, voce Mora del creditore, in Enc. dir., vol. XXVI, 1976, p. 970; Visintini, Mora del creditore, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, vol.IX, Torino, 1984, p. 146.
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nota3

Magazzù, voce Mora del debitore, in Enc. dir., vol. VII, 1976, p. 945; Bianca, op. cit., p.106, il quale precisa che si tratta di un evento che il tempestivo adempimento del debitore avrebbe evitato.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994
  • BIGLIAZZI GERI, Mora del creditore, Enc.giur. Treccani, XX, 1990
  • CATTANEO, Della mora del creditore, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1973
  • GIACOBBE, Mora del creditore, Enc.dir., XXVI, 1976
  • MAGAZZU', Mora del debitore, Enc.dir., XXVI, 1976
  • VISINTINI, Mora del creditore, Enc.dir., VII, 1976

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