Differenza tra modo, condizione e legato



Può accadere che una disposizione di ultima volontà, a causa delle espressioni utilizzate, abbia un contenuto perplesso. Ad esempio Tizio viene nominato erede semprechè realizzi, a proprie cure e spese ed a vantaggio dei proprietari di un immobile determinato, un impianto di depurazione delle acque reflue che scorrono dal fondo già di proprietà del testatore a quello di proprietà dei predetti beneficiati.

Si pone così il problema interpretativo della qualificazione del lascito descritto in chiave di modo, ovvero di condizione, quando non addirittura di legato.

Gli interpreti nota1 hanno delineato in proposito alcuni criteri discretivi.

Per quanto attiene alla differenza tra modo e condizione risolutiva potestativa (dal momento che solo in questa la realizzazione dell'evento dipende dalla condotta del soggetto beneficiato), è stato affermato che:
  1. mentre il modo determina l'insorgenza di un'obbligazione, nel negozio sottoposto a condizione risolutiva potestativa il soggetto non è tenuto all'adempimento (la condizione sospende o risolve l'efficacia, ma non obbliga). Se si verificherá l'evento (che coincide con il risultato di una condotta volontariamente tenuta dal beneficiato) il negozio potrà dirsi definitivamente efficace, in caso contrario (senza che possa considerarsi inadempimento il comportamento del soggetto) si estingueranno gli effetti interinalmente prodotti (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 5702/12; Cass. Civ., Sez. III, 6304/2019). Si rifletta come talvolta ipotizzare che si tratti di condizione, implicherebbe che l'accertamento del verificarsi o meno dell'evento sia procrastinato in maniera indefinita (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 14220/2016);
  2. la condizione risolutiva opera automaticamente, la risoluzione della disposizione che segue all'inadempimento modus vede invece la necessitá (nei casi in cui sia ammissibile) di un intervento giudiziario (cfr. artt. 648, II comma e 793 , IV comma cod.civ.) nota2;
  3. la retroattivitá in tema di condizione è reale, operando anche nei confronti dei terzi, la risoluzione conseguente all'inadempimento del modo possiede invece natura meramente obbligatoria, limitata alle parti;
  4. la valenza della condizione risulta sempre per natura determinante, nel senso che quando l'evento dedotto si verifica, gli effetti dell'atto vengono comunque eliminati. Il modo semplicemente può, non necessariamente deve, dare ingresso all'unico motivo determinante del negozio (art. 647, III comma e art. 794 cod.civ.). Quando tutti i criteri interpretativi fallissero si è evocato il ricorso al canone di cui all'art. 1371 cod.civ., ai sensi del quale il negozio gratuito deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato. Dovrebbe pertanto propendersi nel senso che la disposizione sia qualificabile come una condizione dal momento che, come detto, essa non pone a carico del soggetto un'obbligazione nota3 .
  5. L'onere si differenzia anche dalla condizione potestativa sospensiva in quanto, come s'è detto, mentre il modo obbliga, la condizione (sospensiva) sospende l'efficacia della disposizione. Suole dirsi in proposito che la condizione sospende ma non obbliga, il modo obbliga ma non sospende nota4. Per quanto concerne la differenza tra modo e legato si dice che:
  6. il legato costituirebbe disposizione testamentaria autonoma, un negozio per il cui tramite il testatore attua una disposizione patrimoniale a favore di determinati soggetti, indipendentemente dall'eventuale istituzione di erede. Il modo sarebbe invece clausola accessoria, elemento accidentale, la cui validitá dipenderebbe da quella della disposizione cui accede nota5 . Al contrario di quanto appena esposto, l'autonomia del modo puó essere provata, come qui si rammenta, dalle norme in tema di accrescimento e/o di vocazione legittima (cfr. l'art. 676, II comma e l'art. 667 cod.civ.) che dispongono un trasferimento dell'onere dal soggetto originariamente designato ad altro;
  7. il legato prevederebbe una disposizione testamentaria diretta, il modo indiretta o mediata. Si avrebbe legato tutte le volte che l'intento del disponente sia orientato a fare acquistare direttamente al beneficiario l'oggetto del beneficio; si dovrebbe accertare l'esistenza di un modo se il beneficiario sia stato favorito in via indiretta. E' appena il caso di osservare che, quando il legato si configura come obbligatorio, esso pure determina un'attribuzione di tipo indiretto nota6. Tra la disposizione "lascio a Primo il fondo A con l'obbligo di dare mille a Secondo" (ipotesi che secondo il criterio enunciato sarebbe disposizione modale) e la disposizione " lascio il fondo A a Primo e lego a Secondo mille che gli verranno corrisposti da Primo" (sublegato), non esiste differenza. Si tratta comunque in entrambi i casi di legato;
  8. il legato individuerebbe direttamente i beneficiari, mentre nel modo i beneficiari sarebbero indeterminati nota7. Secondo una tesi di formulazione più recente nota8 il legato darebbe vita ad una disposizione a favore di una o più persone determinate. Il modo andrebbe invece a vantaggio di una categoria di persone o di soggetti indeterminati con l'eccezione del caso in cui vada a beneficio del disponente. Il legato è infatti il mezzo tipico per beneficiare un soggetto mediante disposizioni mortis causa, poco importando se il vantaggio si realizza direttamente (legato con effetti traslativi reali), ovvero per intermediazione dell'onerato (legato obbligatorio). In entrambe le ipotesi, infatti, l'onorato diventa attributario di un diritto, reale o di credito, alla morte del testatore.


Note

nota1

Per tutti si veda Carnevali, voce Modo, in Enc.dir., p.689 e Costanzo, voce Modo, in Enc.giur.Treccani, p.3.
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nota2

Vindigni, voce Modo, in N.mo Dig.it., p.825.
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nota3

Così anche Bocchini, Sulla donazione modale, in Dir. e giur., 1967, p.690.
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nota4

La descrizione corrisponde ad una terminologia che risale al Savigny, Sistema del diritto romano attuale, vol.III, Torino, 1900, p.304 e che ormai è diventata tradizionale (cfr. Rescigno, Condizione nel negozio giuridico: diritto vigente, in Enc.dir., p.764).
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nota5

Così Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale italiano, Milano, 1972, p.596 e Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.202.
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nota6

Sulla base di questa considerazione v'è chi (Costanzo, op.cit., p.3) ha rilevato l'inesattezza di questo criterio discretivo.
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nota7

Occorre però precisare che anche il modo non può sfuggire alla regola generale di cui all'art.628 cod.civ., per cui i beneficiari, seppure indeterminati, dovranno pur essere determinabili. L'impossibilità della loro determinazione, infatti, comporterà la nullità della disposizione testamentaria: Cfr. Cirillo, Disposizioni condizionali e modali, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.1085.
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nota8

Giorgianni, Il modus testamentario, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1957, p.895.
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Bibliografia

  • BOCCHINI, Sulla donazione modale, Dir. e giur., 1967
  • CARNEVALI, Modo, Milano, Enc. dir.
  • CIRILLO, Disposizioni condizionali e modali, Padova, Successioni e donazioni, I, 1994
  • COSTANZO, Modo, Enc.giur.Treccani
  • GIORGIANNI, Il modus testamentario, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1957
  • RESCIGNO, Condizione nel negozio giuridico: diritto vigente, Enc.dir.
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, Torino, III, 1900
  • VINDIGNI, Modo, N.mo dig.it.

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