Differenza tra legato in sostituzione di legittima, legato in conto di legittima, legato con diritto al supplemento, legato con dispensa




Mentre la disciplina approntata in tema di legato in conto di legittima (art.552 cod.civ.) vale a far gravare sulla disponibile il lascito fatto a favore del legatario rinunziante (ad eccezione del caso in cui il testatore non l'abbia dispensato dall'imputazione ex se di cui all'art.564 cod.civ.), più in generale il legato fatto al legittimario consente a costui di trattenerlo e di conseguire anche la porzione legittima (ancorchè depurata del valore del legato, a tacere dell'operatività della dispensa dall'imputazione appena citata).

Il legato sostitutivo della legittima (art.551 cod.civ.) non consente invece al legittimario di trattenere il legato e di conseguire anche la quota riservata, ponendolo di fronte ad una scelta: accettare il legato sostitutivo abbandonando la legittima oppure rifiutarlo, successivamente agendo in riduzione.

Il legato con diritto al supplemento di cui all'ultima parte del II comma dell'art.551 cod.civ. (che secondo parte della dottrina non potrebbe neppure essere considerato propriamente una disposizione a titolo particolare, dovendo piuttosto essere qualificato come una particolare ipotesi di institutio ex re certa ) è infine attributivo del bene che ne costituisce l'oggetto (con effetti sostitutivi della legittima, ancorchè limitatamente ad una parte della stessa), mantenendo aperta la possibilità per il legittimario di ottenere il supplemento fino al valore dell'intera porzione legittima.


Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Differenza tra legato in sostituzione di legittima, legato in conto di legittima, legato con diritto al supplemento, legato con dispensa"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti