Differenza tra le clausole vessatorie di cui all'art. 1341 cod.civ. e quelle di cui agli artt.33 e ss. codice del consumo



La normativa in tema di clausole abusive di cui agli art.33 e ss. del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 , il quale ha novato l'art.1469 bis cod.civ. , parallelamente abrogando le norme immediatamente successive) da vita ad una potenziale sovrapposizione concettuale ed applicativa tra la vessatorietà delle medesime e di quelle già considerate tali ai sensi della disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ..

Giova pertanto riassumere brevemente gli elementi comuni e differenziali tra le due differenti nozioni di clausola vessatoria.

Quelle di cui all'art. 1341 cod.civ. sono efficaci soltanto se sottoscritte separatamente, le altre sono invece nulle, in quanto vessatorie (o semplicemente presunte tali, ai sensi dell'art.33 ovvero tali in esito ad una valutazione ex art.34 , oppure ancora tali di diritto ex art.36 Codice del consumo) nota1. Sarebbe a tal fine inutile anche una apposita sottoscrizione. Le clausole di cui all'art. 33 devono peraltro essere formulate in modo chiaro e comprensibile (principio della trasparenza: art.35 del Codice del consumo) mentre analoga disposizione non viene formulata negli artt. 1341 , 1342 cod.civ.

Quanto all'elenco di cui all'art. 1341 cod.civ. esso costituisce una lista tassativa nota2, mentre quello di cui all'art.33 e ss. del Codice del consumo (c.d. elenco grigio) non lo è, potendosi comunque ritenere abusive ulteriori clausole che determinano un significativo squilibrio tra le parti nota3.

Nelle clausole vessatorie di cui al Codice del consumo l'ambito soggettivo è unicamente quello tra professionista e consumatore, mentre in quelle di cui all'art. 1341 cod.civ. si tratta di una questione tra predisponente (quale che sia la sua qualifica professionale) e contraente che vi aderisce.

In questo senso la trattativa individuale è comunque idonea a escludere il carattere vessatorio, proprio in quanto viene meno la predisposizione unilaterale. Per quanto invece attiene alle clausole di cui al Codice del consumo la contrattazione specifica non sempre può eliminarne la vessatorietà. Nelle ipotesi di cui all'art. 36 del Codice si viene ad escludere in ogni caso l'efficacia delle clausole quantunque oggetto di trattativa, in considerazione del contenuto o della specifica efficacia di esse.

Si tratta delle clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

  1. escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un' omissione del professionista;
  2. escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un' altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  3. prevedere l' adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Per quanto attiene invece all'interpretazione sia l'art.1370 cod.civ. sia l'art. 35 del Codice del consumo configurano sostanzialmente un'analoga regola ermeneutica contra stipulatorem nota4.

Circa le conseguenze riconducibili da un lato alla mancata specifica sottoscrizione (art. 1341 cod.civ.), dall'altro al semplice accertamento della natura vessatoria della clausola (ai sensi degli artt.33 e ss. del Codice del consumo), si evidenzia una divaricazione. Mentre nella prima ipotesi la costruzione più convincente appare quella della mera inefficacia, nella seconda il riferimento alla nullità, ancorchè relativa, è testuale. Altrettanta differenza si può rilevare quanto all'ulteriore profilo della rilevabilità ex officio. Essa è preclusa nel primo caso (Cass. Civ. Sez. II, 11213/91 ; Cass. Civ. Sez. I, 79/78 ). Nel secondo invece è testualmente prevista (III comma art.36 del Codice). Alla stessa conclusione era già pervenuta la giurisprudenza, anche sotto il vigore della abrogata disciplina (Pretura di Bologna, 09/10/1997 ).

Infine soltanto in tema di clausole ex art. 33 e ss. del Codice è data l'azione inibitoria di cui al successivo art.37 .

Note

nota1

Nullità espressamente qualificabile come "relativa", ancorchè rilevabile d'ufficio, stante il tenore letterale dell'art.36 del Codice del consumo. Querst'ultima norma ha modificato la disciplina di cui al previgente art. 1469 quinquies cod.civ., che faceva menzione di mera inefficacia della clausola. Cfr. in relazione alla disciplina pregressa ed ai dubbi che si agitavano circa l'eventuale dipendenza di tale inefficacia da una situazione di invalidità, Bianchini, in La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel codice civile, a cura di Barenghi, Napoli, 1996, p. 179. In particolare Nuzzo, in Commentario al capo XIV bis del codice civile: dei contratti del consumatore. Art. 1469 bis 1469 sexies, a cura di Bianca-Busnelli, Padova, 1999, p. 852, già individuava nell'inefficacia delle clausole vessatorie una sanzione alla violazione di norma imperativa.
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nota2

Così, sia pure sotto il vigore della previgente disciplina, Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 281. Si deve tuttavia rilevare l'opinione contraria (Roppo, Contratti standard. Autonomia e contratti nella disciplina delle attività negoziali d'impresa, Milano, 1975, p. 302 e ss.) secondo la quale l'elenco di clausole richiamate dall'art. 1341 cod.civ. ha carattere meramente esemplificativo.
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nota3

Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 382.
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nota4

Alpa, Condizioni generali di contratto, "interpretatio contra proferentem" e delimitazione del rischio assicurato, in Dir.mar., 1972, p. 612 e ss.; Patti, Le condizioni generali del contratto e i contratti del consumatore, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, tomo I, Torino, 1999, p. 351.
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Bibliografia

  • ALPA, Condizioni generali di contratto, interpretatio contra proferentem e delimitazione del rischio assicurato, Dir.mar., 1972
  • BIANCHINI, La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel codice civile, Napoli, 1996
  • NUZZO, Padova, Comm. capo XVI bis cod.civ., 1999
  • PATTI, Le condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore, Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, I, 1999
  • ROPPO, Contratti standard. Autonomia e controlli nella disciplina delle attività negoziali di impresa, Milano, 1975
  • SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970


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