La differenza tra interessi moratori e compensativi
nota1non esclude che, in concreto, i medesimi possano essere concorrentemente dovuti al creditore
nota2 . Si pensi al caso in cui l'inutile scadenza del termine di adempimento dell'obbligazione generi
ex se mora del debitore. In questa ipotesi al creditore spettano sia gli interessi moratori sia quelli compensativi. Ciò tuttavia non in via di cumulo, a meno che l'eventualità non sia stata espressamente prevista dalle parti (Cass. Civ. Sez. I,
4920/87 ).
Il cumulo sembra escluso in difetto di contraria indicazione delle parti, perché la spettanza degli interessi compensativi eliminerebbe in tutto o in parte quel pregiudizio per il ritardo
nota3 che è il presupposto dell'obbligo di pagamento degli interessi moratori
nota4.
Note
nota1
Al riguardo, secondo una teorica rimasta isolata, gli interessi moratori sarebbero parificati agli interessi compensativi, sulla scorta del rilievo in base al quale in entrambe le categorie ricorrerebbe una pluralità di comuni fondamenti giustificativi: Libertini, Interessi, in Enc. dir., vol. XXII, 1972, p. 95.
top1nota2
In tal senso Santoro, Danni nelle obbligazioni pecuniarie, in Comm. cod. civ. dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 168.
top2nota3
Ascarelli, Delle obbligazioni pecuniarie, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1959, p. 565; Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 179.
top3nota4
In tal senso Marinetti, Interessi (dir.civ.), in N.sso Dig. it., vol. VIII, 1962, p. 870.
top4Bibliografia
- ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie (Artt. 1277-1284), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1959
- LIBERTINI, Interessi, Enc.dir., XXII, 1972
- MARINETTI, Interessi, N.sso Dig.It., VIII, 1962
- SANTORO, Danni nelle obbligazioni pecuniarie, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999