Differenza tra incapacità legale e naturale



Incapacità naturale e incapacità legale hanno diversi presupposti e differenti effetti. Verifichiamo alcuni elementi differenziali tra le due fonti di annullabilità:

  1. Anzitutto l'incapacità naturale rileva ai fini dell'annullabilità quando risulti il grave pregiudizio per l'incapace; trattandosi di contratti conta invece la mala fede dell'altro contraente mentre il grave pregiudizio o le altre circostanze possono costituire semplicemente indice di tale situazione psicologica della controparte (art. 428 cod.civ.). Tutti gli atti compiuti dall'incapace legale, ad eccezione del pagamento di debiti (art. 1191 cod.civ.), sono invece soggetti ad annullamento indipendentemente da tali presupposti (artt. 1425 e 1441 cod.civ.), salva soltanto l'ipotesi del minore d'età che abbia occultato, con raggiri , la propria condizione di incapacità (art. 1426 cod.civ.).
  2. L'incapacità naturale deve provarsi esistente nel momento preciso in cui l'atto impugnato è stato compiuto. La condizione di incapacità legale è di per sè causa di annullabilità, essendo per di più irrilevante il raggiungimento dell'eventuale prova contraria, quella cioè del lucido intervallo dell'incapace.
  3. Il dies a quo della prescrizione decorre, per quanto attiene all'incapacità legale, dal momento dell'eventuale recupero della capacità, in applicazione del principio di cui all'art. 2935 cod.civ.. Per l'incapacità naturale in ogni caso esso decorre dal momento in cui l'atto è stato compiuto, senza dare rilevanza al fatto che l'incapace non possa in concreto far valere giudizialmente i propri diritti proprio a causa della sua incapacità.
  4. La condizione di incapacità legale del rappresentato rende annullabili gli atti eventualmente posti in essere dal di lui rappresentante volontario (art. 1389 cod.civ.) successivamente al momento in cui l'incapacità è sopraggiunta; l'incapacità naturale non dà vita al compimento di atti annullabili posti in essere dal rappresentante volontario nominato anteriormente al verificarsi della causa di incapacità nota1.
  5. Chi è incapace legalmente, ma è naturalmente capace in relazione all'atto da compiere, può agire validamente come rappresentante di un soggetto capace; non altrettanto può dirsi per quanto attiene all'incapace naturale il quale, come non può agire per sè, così non può farlo per altri nota2.
  6. L'avente causa da chi ha contrattato in base a titolo annullabile per incapacità legale gode di una tutela di rango inferiore rispetto a quella di cui fruisce l'avente causa da chi ha acquistato in base a titolo annullabile per incapacità naturale: solo nel primo caso occorre il decorso di un quinquennio a far tempo dalla trascrizione del primo acquisto per sanare tale titolo, valendo incondizionatamente nel secondo caso il principio di priorità temporale tra trascrizione della domanda di annullamento e trascrizione del titolo di acquisto dell'avente causa da chi acquistò in base al titolo invalido (art. 1445 cod.civ. ). Immagine

Il subacquirente da chi ha acquistato da soggetto naturalmente incapace si può giovare della tutela di cui all'art. 1445 cod.civ., salva naturalmente l'applicazione dell'art. 428 cod.civ..

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Il subacquirente da chi ha acquistato da soggetto legalmente incapace è tutelato nell'inferiore misura di cui all'art. 2652 n.6 cod.civ.

Note

nota1

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.90.
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nota2

Alcuni autori ritengono che, qualora il contenuto del contratto sia già stato predeterminato dal rappresentato, lo stato di incapacità naturale del rappresentante possa essere considerato ininfluente. Si vedano p.es. Roppo, in Comm. cod. civ., vol. IV, Torino, 1999, p.682; Bianca, op.cit., p.91. In questo caso non sarebbe forse più appropriato parlare di " nuncius "? Quest'ultimo infatti ben può essere incapace di intendere e di volere, dovendo solamente trasmettere materialmente una dichiarazione altrui. Il rappresentante invece, anche nell'eventualità sopracitata, deve pur sempre emettere una dichiarazione di volontà contrattuale formativa dell'accordo: non si capisce come possa fare ciò trovandosi in stato di incapacità naturale. Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.226 e 232; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.287.
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Bibliografia

  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002


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