Differenza tra eredità e legato



Del tutto genericamente si può riferire del legato come della disposizione in forza della quale il beneficiato subentra soltanto in relazione alla titolarità di beni determinati o a specifici rapporti attivi.

Così inteso, il legato viene tradizionalmente contrapposto all'istituzione di erede: mentre in forza di quest'ultima ha luogo il subingresso dell'erede nell'intera situazione giuridica e patrimoniale attiva ed anche passiva già facente capo al de cuius (successione a titolo universale), il legato verrebbe a configurare tipicamente il fenomeno successorio a causa di morte a titolo particolare (successione a titolo particolare).

L'istituzione d'erede corrisponde inoltre ad un dato indispensabile, la disposizione a titolo di legato ad una mera eventualità: da questo punto di vista la legge vuole che vi sia sempre colui che, alla morte di una persona fisica, ne sia l'ideale prosecutore. Tant'è che, in difetto di ogni successibile, in ogni caso subentra lo Stato (art. 586 cod. civ.) nota1.

Questa categorizzazione, pur corrispondente ad una consolidata tradizione, coglie forse l'aspetto di maggior rilevanza, non tuttavia esclusivo del fenomeno in cui consiste il legato.

Il legato viene, infatti, a configurare un'ipotesi di successione a titolo particolare unicamente nel caso in cui (ciò che costituisce d'altronde l'eventualità più frequente) esso consiste nell'attribuzione di un diritto su un bene facente parte del patrimonio del defunto. Per effetto dell'attribuzione testamentaria a titolo di legato e della delazione che segue all'apertura della successione il diritto viene trasferito direttamente nel patrimonio del beneficiario. L'acquisto del legato è infatti automatico, salva la possibilità del legatario di rinunziarvi (art. 649, I comma, cod. civ.) nota2.

Che cosa dire tuttavia dei c.d. legati obbligatori ?

Si pensi al legato di cosa dell'onerato o di un terzo (fattispecie che saranno oggetto di separata disamina) disciplinato dall'art. 651 cod.civ. ovvero al legato di cosa genericamente determinata di cui all'art. 653 cod. civ., a quello di cosa non esistente nell'asse (art. 654 cod. civ.), al legato di alimenti (art. 660 cod. civ.). Ebbene: in tutti questi casi i beni dedotti nella disposizione non si trovano nel patrimonio del de cuius . In conseguenza del legato l'erede viene ad assumere la qualità di debitore, dovendo procurarsi l'oggetto del legato ovvero eseguire le prestazioni in esso previste. Si può dire con sicurezza che non si verifica alcun fenomeno successorio, vale a dire di acquisto derivativo in forza del quale un diritto venga trasferito dal patrimonio già facente capo al defunto a quello del legatario nota3.

Neppure quando il legato possiede effetti dispositivi immediati il fenomeno successorio si pone tuttavia come conseguenza necessaria.

A proposito del legato di liberazione dal debito di cui all'art. 658 cod. civ. si può osservare che si producono non già effetti meramente obbligatori, bensì immediatamente operativi: neppure tali effetti possono essere ricondotti al fenomeno di un acquisto derivativo.

Si pensi anche ai cosiddetti legati ex lege : tali l'attribuzione dell'assegno vitalizio a favore dei figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili di cui agli artt. 580 e 594 cod. civ., quello afferente agli alimenti da corrispondersi al coniuge separato con pronunzia dell'addebito (artt. 548 e 585 cod. civ.). Anche queste disposizioni, pur comportando un acquisto in capo al beneficiario, non configurano un'ipotesi di successione in senso tecnico: non v'è alcun acquisto a titolo derivativo, pur trattandosi di diritti comunque riconducibili in senso ampio al patrimonio del defunto nota4.

In definitiva appare arduo formulare un criterio discretivo perspicuo tra istituzione a titolo di erede e legato. Pur senza giungere al punto di adottare una definizione in chiave meramente negativa (si tratta di legato ogniqualvolta non si tratta di istituzione di erede) si può tentare, sulla scorta del pensiero della dottrina più attenta nota5, di definire il legato come la disposizione attributiva a causa di morte, dotata di immediata operatività e limitata ai diritti singolarmente previsti, in forza della quale un soggetto è destinatario di una situazione giuridica soggettiva di contenuto attivo.


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Note

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Parte della dottrina (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 44) identifica nell'eredità un fenomeno necessario, mentre nell'istituzione di legato un fenomeno meramente eventuale.
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nota2

Lops, Il legato, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol. I, Padova, 1994, p. 1003.
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nota3

Capozzi, op.cit., p. 43.
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nota4

Carraro, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, p. 66.
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nota5

Masi, Dei legati (Artt. 649-673), in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CARRARO, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979
  • LOPS, Il legato, Padova, Successioni e donazioni dir. da Rescigno, I, 1994

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