Si palesa una fondamentale differenza tra le due specie di incapacità: l'apprezzamento in termini di
nullità dell'atto effettuato in difetto di capacità giuridica e di
annullabilità di quello formato in difetto di capacità di agire.
Nel primo caso al soggetto è precluso assumere la titolarità del rapporto. Ad una siffatta impossibilità non può che seguire la radicale forma di invalidità consistente nella nullità.
Nel secondo caso il soggetto è capace in ordine al rapporto, ma non era da solo in grado di compiere l'atto. L'annullabilità è ordinariamente posta a tutela dell'incapace. La legittimazione attiva risulta conseguentemente relativa, vale a dire che l'esercizio dell'azione è riservato al solo soggetto potenzialmente o effettivamente leso per effetto della conclusione dell'atto.
Queste notazioni evidenziano una chiara linea di demarcazione concettuale che non sempre nel diritto positivo può dirsi così prespicua: si pensi alle ipotesi di incapacità di fare testamento previste dall'
art.591 cod.civ. fattispecie che merita una più approfondita disamina.