Dichiarazione tacita



Con la locuzione "dichiarazione tacita" si intende una categoria concettuale elaborata da parte della dottrina nota1. L'ipotesi è quella in cui un atto dichiarativo avente natura negoziale o non negoziale include necessariamente la dichiarazione di una volontà che tuttavia non si trova manifestata in forma espressa. Ad esempio: la nomina di un nuovo mandatario per il compimento dello stesso affare comunicata all'originario mandatario produce revoca del mandato (art.1724 cod.civ.). Il fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, il quale importa rinunzia tacita alla stessa (art.2937 III comma cod.civ.). Si pensi anche alla ratifica tacita di contratto preliminare di vendita immobiliare (Cass. Civ., Sez.II, 21844/10). Ancora si potrebbe fare menzione della richiesta di rilascio di concessione edilizia avanzata da entrambi i proprietari di fondi confinanti legati da precedente accordo di servitù reciproca non aedificandi, atto dal quale ben può desumersi una rinunzia a tale diritto parziario (Cass. Civ., Sez. II, 10457/11).

La ricostruzione del fenomeno può essere riassuntivamente descritta come segue:
  1. condotta concludente;
  2. condotta consistente in una dichiarazione di volontà;
  3. che in questa dichiarazione di volontà sia implicitamente contenuta una ulteriore e diversa volontà produttiva di effetti in quanto tale (cioè quale volontà negoziale). In questo senso in dottrina nota2 si parla di dichiarazioni tacite in un' accezione diversa rispetto alle manifestazioni tacite intese quali condotte non dichiarative.

Occorre tuttavia semplificare: se al termine dichiarazione conferiamo il significato di espressione direttamente significativa della volontà, possiamo in tale termine ricomprendere sia le proposizioni orali o scritte, sia altri contegni fattuali che assumano un significato convenzionale univoco.

All'inverso un fatto di linguaggio verbale o scritto può assumere la rilevanza di un comportamento concludente (o manifestazione tacita) quando il suo significato non è soltanto quello manifestato dalle parole, potendo sortire ulteriori effetti in relazione ad una manifestazione di una differente volontà dell'autore rispetto a quella immediatamente percepibile, volontà ricostruibile interpretativamente. Dalla dichiarazione diretta si risale così ad un diverso ed ulteriore intento negoziale che tuttavia deve essere interpretativamente dedotto.

Si può dunque concludere nel senso che le c.d. dichiarazioni tacite sono in realtà condotte concludenti consistenti in fattispecie dichiarative relativamente a diverse volontà nota3.

Ancora una volta il problema è quello della consistenza negoziale o meno di ciascuna singola fattispecie.

Una volta che sia stato nominato un nuovo mandatario per il medesimo affare può essere data la prova che, nonostante ciò, non sia intervenuta revoca del precedente mandato (Cass. Civ. Sez. III, 4044/94)?

Se la risposta, come pare, deve essere negativa, allora non solo non è dato, di poter parlare di dichiarazione tacita (nel senso di un significato negoziale di essa), ma occorre far riferimento alla struttura giuridica propria del mero atto, dovendosi più propriamente parlare di tipizzazione legale della condotta.

Note

nota1

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile,Napoli, 1997, p.141.


nota2

Cfr.Gazzoni, Manuale di dir.priv ., Napoli, 1996, p.93.
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nota3

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.142. Altra parte della dottrina (Campagna, I negozi di attuazione e la manifestazione dell'intento negoziale , Milano, 1958, p.132) preferisce qualificare le medesime fattispecie come "manifestazioni indirette mediante comportamento dichiarativo", adducendo le equivocità connesse al termine dichiarazione.
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