Il numero 2 dell'art.
1219 cod.civ. prevede che
la dichiarazione scritta del debitore di non voler adempiere renda superflua la richiesta di adempimento. Il soggetto passivo dell'obbligazione è costituito automaticamente in mora. E' infatti evidente che una tale manifestazione di intento del debitore rende inequivoca la sua volontà
nota1 . Secondo la tesi prevalente si tratterebbe di un
atto giuridico in senso stretto (non avente pertanto natura negoziale)
nota2, per la cui validità sarebbe richiesta la
capacità di agire nota3 . In tema di crediti aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche, si è reputato che il rigetto da parte dell'Ente previdenziale della relativa domanda configura l'ipotesi in esame (Cass. Civ. Sez. Lavoro,
2727/84 ).
Dalla dichiarazione di non voler adempiere si distingue
la dichiarazione di non poter adempiere nel termine nota4. Quest'ultima costituisce un semplice avvertimento per il creditore, in sé e per sé del tutto insignificante ai fini qui in esame. Esso potrà al più valere come rinvio alle cause che hanno determinato una situazione di impossibilità, da valutarsi secondo i principi generali.
Che cosa dire infine della
manifestazione di non voler adempiere non effettuata per iscritto (es.: verbalmente, oppure desumibile da condotte di fatto, implicite) ovvero
anteriore al termine di scadenza dell'obbligazione?
Sembra di poter affermare che essa sia di per sé irrilevante relativamente alla mora automatica, anche se vi sono decisioni che qualificano la fattispecie già in chiave di inadempimento (Cass. Civ. Sez. II,
97/97 )
nota5. Giova inoltre rilevare che vi sarebbe comunque la possibilità che il debitore, nonostante il proprio contegno, alla scadenza provveda regolarmente ad adempiere. Un siffatto comportamento potrebbe dirsi genericamente in contrasto rispetto al principio generale della correttezza e buona fede (art.
1175 cod.civ.), venendo a giustificare
ex post il fatto che il creditore non sia in grado di ricevere la prestazione nei dovuti modi, escludendosi la
mora credendi. Si pensi alla dichiarazione verbale effettuata dal debitore tre giorni prima del termine di scadenza dalla quale si desuma implicitamente, ma comunque chiaramente, che la consegna di merce deperibile da effettuarsi presso il magazzino del creditore non avverrà, cui faccia seguito, contraddittoriamente, l'arrivo delle medesime esattamente nel giorno previsto. Quid juris nel caso in cui il creditore non sia in grado di accoglierle? E' ragionevole ritenere che quantomeno il creditore non potrà considerarsi in mora
nota6 .
Ovviamente ben distinte dal caso in esame (rifiuto di adempiere) sono le ipotesi in cui il debitore legittimamente si avvalga degli strumenti di autotutela che la legge pone specificamente a disposizione: si pensi all'eccezione di inadempimento di cui all'art.
1460 cod.civ., alla sospensione dell'esecuzione di cui all'art.
1461 cod.civ..
Note
nota1
Ravazzoni, voce Mora del debitore, in N.sso Dig.it., X, 1964, p.907; Visintini, L'inadempimento delle obbligazioni, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.IX, Torino, 1984, p.188.
top1nota2
Ravazzoni, voce Mora del debitore, in Enc.giur.Treccani, p.2; Benatti, La costituzione in mora del debitore, Milano,1968, p.157.
top2nota3
Bianca, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.210.
top3nota4
Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol.III, Genova, 1980, p.151.
top4nota5
Favorevole alla soluzione che ammette la dichiarazione resa prima della scadenza del termine è Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1994, p.99.
top5nota6
Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, cit., p.151.
top6 Bibliografia
- BENATTI, La costituzione in mora del debitore, Milano, 1968
- BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Branca e Scialoja, 1979
- BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994
- RAVAZZONI, Enc.giur. Treccani
- RAVAZZONI, Mora del debitore, N.sso Dig. it., X, 1964
- VISINTINI, L'inadempimento delle obbligazioni, Trattato di dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984