Dichiarazione certezza identità delle parti (art. 51 n.4 l.n.)



Il complesso delle norme che regolano l'attività documentale del notaio, impone allo stesso di procedere all'accertamento dell'identità dei soggetti che compaiono in atto.

In effetti, ai sensi dell'art. 49 l.n., il notaio non può ricevere l'atto richiestogli dalle parti, se preliminarmente non si accerta dell'esatta identità delle stesse e di tutti gli altri comparenti. qual è l'attività che il notaio deve compiere a tal fine? Non appare sufficiente il mero esame di un documento di identità, ancorchè valido ed apparentemente non contraffatto. Al riguardo è costante l'affermazione in base alla quale il notaio debba accertarsi dell'identità della persona anche per il tramite di elementi ulteriori, quali la pregressa conoscenza della parte ovvero l'essere stata detta parte presentata come nota da altra persona ben connosciuta dal notaio stesso (Appello di Roma, 8 gennaio 2013).

In mancanza di tale certezza (sulla esatta identità dei comparenti) il notaio deve rifiutare di stipulare l'atto. L'art. 51, n. 4 l.n., nell'ambito della procedura di documentazione, richiede che di tale operazione di accertamento, tutta a carico del notaio pubblico ufficiale, rimanga espressa traccia in atto.

La dichiarazione dell'avvenuta acquisizione della certezza sull'identità della parte, anche a mezzo dell'intervento degli eventuali fidefacienti, è attestazione del notaio coperta da pubblica fede sino a querela di falso, ed é quanto richiede il n. 4 dell'art. 51 l.n..

La semplice mancata menzione in atto dell'attestazione richiesta dalla legge notarile, é sanzionata dall'art. 137, I comma l.n. .

L'ipotesi in cui il notaio abbia costituito in atto soggetti di cui non abbia acquisito certezza d'identità é disciplinata dal precedente art. 49 l.n., con la connessa sanzione prevista dall'art. 138, II comma l.n..

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