Determinazione e pagamento del prezzo



L'art. 1561 cod.civ.  disciplina il caso in cui, nella somministrazione a carattere periodico, le parti non abbiano determinato il prezzo della prestazione nè abbiano fissato il metodo per determinarlo; caso questo non infrequente, specie quando la durata del contratto sia destinata a durare nel tempo ed il corrispettivo sia pertanto intrinsecamente destinato a subire le variazioni del mercato. Ai sensi della norma citata "se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell'art.1474 cod.civ. , si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni ed al luogo in cui queste devono essere eseguite". 

Il riferimento a quest'ultima norma, dettata in materia di compravendita, introduce un triplice criterio nell'ipotesi di mancanza di una espressa  determinazione del prezzo, facendo salvo il caso in cui esso sia determinato autoritativamente (es.: prezzo dell'energia elettrica) (Cass. Civ. Sez. II 7841/86   ):

a) il prezzo normalmente praticato dal somministrante qualora il contratto abbia ad oggetto cose che il somministrante fornisce abitualmente;

b) il prezzo quale si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina, se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato.

c) il "giusto prezzo", da determinarsi in riferimento ai criteri di cui sopra, e, in mancanza di accordo, la  determinazione di tale elemento avviene ad opera di un terzo, nominato a norma del II° comma dell'art.1473 cod.civ.. L'ipotesi si inquadra nell'ambito del fenomeno dell'arbitraggio (art.1349 cod.civ.) ed è specificata ulteriormente per effetto del modo di disporre dell'art.1561 cod.civ., ai sensi del quale "nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell'articolo 1474 cod.civ. , si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite."

Dall'esame di questa normativa si desume che la difettosa indicazione del corrispettivo della somministrazione è oggetto di un'accurata previsione volta a consentire, in omaggio al principio di conservazione del contratto, l'integrazione dell'accordo nota1 . E' comunque evidente che l'applicazione dei predetti criteri postula pur sempre una lacunosa volontà delle parti, non potendo venire alla ribalta quando i prezzi siano stati indicati (Cass. Civ. Sez. II 11996/91   ; Cass. Civ. Sez. III 1232/81   )

Per quanto attiene invece al tempo di effettuazione dei pagamenti l'art. 1562 cod.civ. prescrive che, mancando una previsione pattizia, nella somministrazione a carattere periodico, il prezzo é corrisposto all'atto delle singole prestazioni ed in proporzione di ciascuna di esse; in quella a carattere continuativo il prezzo è invece pagato secondo le scadenze di uso.

Appare evidente che le parti possano diversamente accordarsi, stabilendo, ad esempio, che la corresponsione del prezzo debba essere eseguita in via anticipata o posticipata (in esito alla constatazione dell'effettivo utilizzo: cd. pagamento a consumo) nota2 .

Note

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E' comune opinione (Corrado, La somministrazione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1963, p.184; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.247; Capozzi, Dei singoli contratti, vol.I, Milano, 1988, p.278) che il rinvio effettuato dalla norma renda operante la disciplina integrativa non solo per le somministrazioni di consumo, ma anche per quelle d'uso, con la precisazione che ogniqualvolta nel caso concreto essa risulti inapplicabile, il contratto dovrà considerarsi nullo (così Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.238). 
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Giannattasio, La permuta. Il contratto estimatorio. La somministrazione, in Trattato di dir.civ.e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1974, p.264.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • CORRADO, La somministrazione, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, 1963
  • GIANNATTASIO, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, 1974
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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