Deroghe legali alla regola della debenza degli interessi



La disciplina legale degli interessi, in forza della quale ogni debito pecuniario liquido ed esigibile ne determina la spettanza quantomeno nella misura legale (art. 1282 cod.civ.) non possiede un carattere cogente.

Ciò non soltanto nel senso che le parti siano libere di introdurre deroghe o regole speciali, bensì anche in considerazione di speciali norme previste dalla legge.

Lo stesso art. 1282 cod.civ. al II e III comma, prevede due ipotesi di debiti pecuniari liquidi ed esigibili, tuttavia non produttivi di interessi legali.

Il primo caso concerne i "crediti per fitti e per pigioni". Si tratta probabilmente di un residuo dei tempi andati, quando una siffatta regola, evidentemente più favorevole al debitore, poteva ritenersi ispirata alla tutela di categorie sociali non abbienti in relazione ad esigenze primarie della vita quale quella di un tetto. In ogni caso gli interessi decorrono, qualora vi sia costituzione in mora, a far tempo da essa nota1.

La regola dell'improduttività degli interessi in esame è in ogni caso disponibile dalle parti, potendovi le stesse derogarvi predisponendo apposita pattuizione contraria.

La seconda ipotesi consiste nei crediti di rimborso di spese fatte per cose da restituire, in relazione ai quali gli interessi, ai sensi del III comma dell'art. 1282 cod.civ. , non decorrono in relazione al periodo di tempo in cui colui che ha sopportato le spese ha goduto della cosa senza corrispettivo e senza esser tenuto a rendere conto del godimento. Si tratta dell'eventualità in cui una somma di denaro sia stata utilizzata per trarne un vantaggio di natura personale (utilizzo della cosa senza corrispettivo) nota2. L'importo versato deve naturalmente essere restituito, tuttavia non sono dovuti gli interessi che si riferiscono al tempo in cui la cosa è stata fruita poichè l'uso gratuito costituisce un vantaggio che impedisce che venga legalmente prevista un'altra remunerazione quale la corresponsione di interessi nota3. Può non essere perspicuo il concetto di godimento del bene che esclude la debenza degli interessi. Cosa dire, ad esempio, del dipinto venduto come appartenente ad un famoso pittore e successivamente scoperto come un falso? Nell'ipotesi, è stato deciso che la detenzione della cosa consegnata all'acquirente non valga a neutralizzare la pretesa di costui alla corresponsione degli interessi a far tempo dal pagamento del prezzo (Cass. Civ. Sez. III, 4604/08 ).

Note

nota1

Il Libertini, in Comm. cod. civ., direttoda Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 336, ritiene che questa deroga abbia carattere eccezionale.
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nota2

In tal senso Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 321.
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nota3

Quadri, Le obbligazioni pecuniarie, in Tratt.dir. priv., diretto da Rescigno, vol.IX, 1984, p. 541.
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Bibliografia

  • LIBERTINI, Torino, Comm.cod.civ.dir. da Cendon, V, 1999
  • QUADRI, Le obbligazioni pecuniarie, Torino, Trattato Rescigno, Obbliogazioni e contratti -I-, IX, 1999

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