E' possibile che tra i soci di una società in nome collettivo si convenga che uno o più degli stessi non risponda illimitatamente e solidalmente delle passività sociali? L'art.
2291 cod. civ. assume in considerazione una siffatta pattuizione in negativo,
precisando che essa non sortisce effetto nei confronti dei terzi. Mentre nella società semplice il patto di limitazione della responsabilità di alcuni soci è opponibile ai terzi se portato a conoscenza di essi con mezzi idonei (art.
2267 cod. civ. ), nella società in nome collettivo questo risultato non è raggiungibile
nota1.
I creditori della società potranno dunque fare sempre affidamento sulla garanzia generica costituita dal patrimonio personale di tutti i soci per l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società nota2.
Ciò non significa che il patto di limitazione della responsabilità sia inutile. Nei rapporti fra i soci esso è dotato di un'indiscutibile utilità, originando un diritto alla rivalsa relativamente a quanto pagato ai creditori sociali. Varie sono le possibili configurazioni dei detti accordi. Si pensi alla totale esclusione della responsabilità in ordine ai debiti sociali ovvero ad una limitazione fino ad un determinato ammontare; alla previsione del diritto del socio escusso di ottenere quanto pagato dagli altri soci
pro quota ovvero anche interamente da ciascuno degli stessi (istituendosi un meccanismo di solidarietà passiva interna).
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Note
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In relazione a società il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di una attività commerciale lo scopo di ottenere una limitazione della responsabilità di uno o più soci con effetto verso i terzi rende indispensabile fare ricorso ad un idoneo tipo di contratto sociale. Nell'ambito delle società a base personale questo risultato è unicamente raggiungibile per il socio accomandante nella società in accomandita semplice.
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nota2
Di Sabato, Manuale delle società, Milano, 1987, p. 163.
top2Bibliografia
- DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987