Dell'assoggettamento a collazione di alcune specie di donazioni



Ai sensi dell'art.738 cod.civ. non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore effettuate al coniuge. Se ne desume, a contrario, che debbano essere conferite le donazioni di modico valore che siano state fatte in vita dall'ereditando a coeredi diversi dal coniuge.

La modicità del valore della donazione deve essere valutata caso per caso, tenuto conto delle condizioni economiche familiari, delle circostanze in cui la liberalità è stata fatta, dell'oggetto della stessa nota1.

Disputata è l'assoggettabilità alla collazione delle donazioni remuneratorie (art.770 cod.civ. ). Se è vero che la natura liberale delle medesime è fuori discussione nota2 è stato tuttavia osservato come la irrevocabilità e il fatto che dalle stesse non tragga origine alcuna obbligazione alimentare a carico del donatario depongano nel senso dell'esclusione dall'operatività dell'istituto in esame nota3.

La donazione modale pone problema per certi versi analogo: è evidente infatti che l'onere apposto alla liberalità ne fa venir meno in qualche misura (che potrebbe anche rivelarsi assorbente) il contenuto incrementativo del patrimonio del donatario, pur non potendo essere assimilato ad un corrispettivo. Svolta questa premessa, non è sembrato equo assoggettare a collazione l'intera donazione, essendosi piuttosto prospettata ( Cass.Civ. Sez.II, 5888/85 ) la conferibilità della sola differenza tra il valore di quanto donato e quello del modo nota4. Riflettendo sulla funzione della dispensa collazione, che di per sè non sortisce effetti incrementativi della porzione del coerede e su quella svolta dalla collazione stessa (quella di reintegrare l'asse con le liberalità donative, concepite come anticipazione d'eredità), è prospettabile un quadro differente. Il valore del modo dovrebbe essere scomputato dal valore di quanto donato soltanto con riferimento ai calcoli valevoli per l'imputazione ex se, non per la collazione. In quest'ultima potrebbe operare il differente principio di computare a parte il valore del modo adempiuto dal donatario, in favore del quale sorgerebbe un correlativo diritto di credito nei confronti della massa ereditaria.

Note

nota1

Così Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.120.
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nota2

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.725, il quale osserva come, in difetto di differente prescrizione, non può essere conferita solo l'eccedenza di quanto donato rispetto al valore dei servigi resi dal donante, in relazione alla considerazione che la donazione remuneratoria è un'autonoma liberalità, per la quale non ha senso il raffronto con il valore dei servizi ricevuti. Cfr. anche Cass.Civ. Sez.II, 15586/05 che ha sottolineato come la natura remuneratoria sia tale soltanto in relazione a servizi già resi e non ancora da rendere, potendo al riguardo farsi riferimento al concetto di onere o modo.
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nota3

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Biondi, voce Donazione, in N.mo Dig.it., p.248.
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nota4

In dottrina cfr. Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1982, p.291, Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità, in Tratt. dir.civ., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p.518 e Forchielli, voce Collazione, in Enc.giur.Treccani, p.6.
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Bibliografia

  • BIONDI, voce Donazione (dir. rom. e dir. civ.), N.mo Dig. it.
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • GIANATTASIO, Delle successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1980

Prassi collegate

  • Quesito n. 26-2013/T, Donazione remuneratoria. Esclusione dall’imposta sulle successioni e donazioni

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