In diverse occasioni la giurisprudenza ha affrontato il
problema della natura della deliberazione consiliare adottata da un organo collegiale irregolarmente composto. In forza del principio in base al quale la maggioranza degli amministratori deve essere sempre costituita da membri eletti dall'assemblea, è stata ad esempio ritenuta viziata (Cass. Civ. Sez. III,
1625/80 ) la deliberazione consiliare adottata da un organo di amministrazione che, in esito a successive cooptazioni, risultava composto da membri non di nomina assembleare
nota1. E' stata, al contrario, dichiarata validamente adottata la deliberazione da parte di un consiglio di amministrazione in cui la maggioranza dei membri aveva rinunciato all'ufficio dovendosi intendere, l'effetto della rinuncia, differito sino al momento della ricostituzione della maggioranza del consiglio stesso. (Cass. Civ. Sez. I,
798/76 ).
In tema di irregolare composizione dell'organo consiliare, è stata ritenuta valida la deliberazione del consiglio di amministrazione assunta con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, sebbene il consiglio non fosse integro per la mancata nomina di un suo membro (Tribunale di Catania, 23 luglio
1965 ).
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Note
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Riv. notar., 1980, p.911. In tale caso è stato inoltre ritenuto sussistere una fattispecie di inesistenza della deliberazione in quanto l'organo collegiale, la cui composizione per numero e qualità dei membri, non sia conforme alle prescrizioni di legge è "giuridicamente inesistente".
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