La presenza di estranei all'adunanza costituisce motivo di perturbazione del procedimento di formazione della volontà dell'organo collegiale. Anche la sola partecipazione fisica alla seduta, pur senza alcun intervento attivo nella discussione dell'
extraneus, potrebbe infatti influenzare la determinazione dei singoli componenti il collegio
nota1. Nel tempo previgente la riforma del 2003 si riteneva dunque valida la deliberazione collegiale solo nel caso in cui la partecipazione di soggetti terzi fosse richiesta dalla natura della decisione da assumere, come nel caso in cui essa dipendesse dalla valutazione di particolari fattispecie o di questioni tecniche che solo l'assistenza di consulenti o di esperti è in grado di rendere comprensibili. A tal proposito era ritenuta ammissibile una clausola statutaria che consentisse la partecipazione di estranei (qualificati) alla discussione (con il limite della esclusione dalla partecipazione, non solo, ovviamente, alla votazione, ma anche, forse, all'atto stesso della votazione).
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Note
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Verbari, Voce Organi collegiali in Enc.dir., p.78.
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