Poiché l'annullabilità discende esclusivamente dalla violazione di norme di legge o statutarie e non certo dalla semplice inosservanza di disposizioni regolamentari che giuridicamente sono assimilabili alle c.d. "norme interne" (circolari, ordini di servizio) emanate dagli enti pubblici nell'ambito della propria potestà di autoorganizzazione, si è ritenuto che una delibera adottata in violazione del regolamento consiliare sia annullabile solo qualora la violazione della norma regolamentare coincida con una violazione statutaria. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di delega dall'assemblea al consiglio volta a disciplinare per regolamento la propria organizzazione ed il proprio funzionamento (cfr. Tribunale di Roma, 18 marzo
1982 )
nota1.
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Note
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Si veda al commento relativo alla pronunzia citata in: Le Società n. 11,1983, p.1382, in Giur. comm., 1983, p.592, in Foro it., 1982, p. 2050, in Dir. Radiodiffusioni, 1982, p.83, in Riv. dir. comm., 1983, p.167.
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