Delibera di fusione nelle società a responsabilità limitata




In materia di società a responsabilità limitata l'art. 2479 cod. civ. dispone che le decisioni in merito alle modificazioni dell'atto costitutivo, tra cui ben può essere annoverata la fusione, sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

In particolare, l'art. 2479 cod. civ. prevede che i soci decidano sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
La convocazione è ordinariamente effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. L'atto costitutivo può tuttavia determinare diversi modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

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