Gli artt. 2337-2341 cod.civ. si occupano, nell'ambito del procedimento di costituzione della società per pubblica sottoscrizione, della figura dei
promotori e dei soci fondatori. I primi si identificano, ai sensi dell'art.
2337 cod. civ. , in quei soggetti che
firmano il programma di cui all'art. 2333 cod. civ. (indifferentemente dalla consistenza soggettiva, ben potendo assumere la veste di promotori sia persone fisiche, sia persone giuridiche o altre entità). I promotori non possono essere considerati, ab initio, parti del contratto sociale. Essi possono tuttavia assumere tale veste con la sottoscrizione delle azioni, in tal modo dovendo essere annoverati tra i soci fondatori
nota1.
Questi ultimi devono essere individuati in
coloro che addivengono alla stipulazione dell'atto costitutivo (art.
2341 cod. civ. ).
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Note
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Secondo l'interpretazione dominante la natura dell'operato dei promotori potrebbe essere assimilata a quella del mediatore (per analogie e differenze di disciplina cfr. il modo di disporre del III comma dell'art.
2338 cod. civ. in relazione all'art.
1757 cod. civ. nonchè quello del II comma dell'art.
2334 cod. civ. rispetto all'art.
1761 cod.civ. (Ferrara Jr.-Corsi, L'imprenditore e le società, Milano, 2001, p. 371). A parere di altri si potrebbe ravvisare un'analogia con la figura (art.
40 cod. civ. ) dei promotori del comitato (cfr. Buonocore nel Comm. breve al cod. civ. a cura di Cian-Trabucchi, Padova, 2004 (art. 2337 cod. civ.).
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Bibliografia
- BUONOCORE, (art. 2337 cod. civ.), Padova, Comm.breve al cod. civ. a cura di cian-Trabucchi, 2004
- FERRARA JR.-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001