Decreto Presidente Repubblica del 2010 numero 178 art. 3


ISTITUZIONE DEL REGISTRO

1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell'articolo 130, comma 3-bis, del Codice, e sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, il registro pubblico delle opposizioni.
2. Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli soggetti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 2010 numero 178 art. 3"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti