Decreto Presidente Repubblica del 2005 numero 68 art. 4


UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.
2. [Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma].
(Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 56, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)
3. [La volontà espressa ai sensi del comma 2 non può comunque dedursi dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto].
(Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 56, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)
4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma.
(Comma abrogato dal comma 11 dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185)
5. Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità all'utilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilità, nonché le modalità di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 17.
(Il presente comma era stato abrogato dal comma 11 dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ma la conversione in legge del D.L. citato non ha più introdotto la modifica)
6. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6.
(Il presente comma era stato abrogato dal comma 11 dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ma la conversione in legge del D.L. citato non ha più introdotto la modifica)
7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.
(Il presente comma era stato abrogato dal comma 11 dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, ma la conversione in legge del D.L. citato non ha più introdotto la modifica)

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