Decreto Presidente Repubblica del 2004 numero 173 art. 8


DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
1. La Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici svolge funzioni e compiti in materia di beni architettonici e paesaggistici, anche su delega del capo del Dipartimento.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;
b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
e) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni architettonici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;
f) esprime la volontà dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovraregionale;
g) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale;
h) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni architettonici e paesaggistici;
i) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni architettonici;
l) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie sui beni architettonici, previste dal Codice;
m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95, 96 e 98 del Codice;
n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio-decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
o) adotta, in via sostitutiva, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai direttori regionali.

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