Decreto Presidente Repubblica del 2004 numero 173 art. 21


COMITATI REGIONALI DI COORDINAMENTO
1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.
2. Il Comitato esprime pareri:
a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonchè in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;
b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.
3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b).
4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

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