Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 430 art. 7


Cauzione

1. Al fine di garantire l'effettiva corresponsione dei premi promessi, i soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione in misura pari:
a) in caso di concorsi, al valore complessivo dei premi promessi determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva o sulla base del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto;
b) in caso di operazioni, al 20 per cento del valore complessivo dei premi di cui alla lettera a); la cauzione non è dovuta qualora il premio sia corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promozionato.
2. Nei casi in cui non sia possibile stabilire sin dall'origine il valore complessivo dei premi da assegnare, lo stesso è determinato in via presuntiva sulla base dei risultati di analoghe manifestazioni effettuate in precedenza e della stima delle vendite attese dei beni o dei servizi promozionati e delle adesioni dei promissari calcolate in base a criteri statistici. La cauzione prestata va adeguata qualora, in base all'andamento della manifestazione, l'importo originario si riveli non sufficiente a garantire la corresponsione dei premi.
3. La cauzione è prestata a favore del Ministero delle attività produttive ed ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. Se entro il detto termine di scadenza non è richiesto dal Ministero delle attività produttive l'incameramento della cauzione, la stessa si intende svincolata. Per i concorsi a premio la cauzione si intende svincolata, anche prima del termine di scadenza, trascorsi centottanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero delle attività produttive del processo verbale di chiusura della manifestazione, di cui all'articolo 9.
4. Il Ministero delle attività produttive dispone l'incameramento della cauzione qualora:
a) in caso di concorsi, dal verbale redatto dal notaio o dal funzionario di cui all'articolo 9, risultino commesse violazioni relative alla consegna dei premi;
b) in caso di operazioni, accerti, d'ufficio o a seguito di denuncia presentata dai partecipanti, la mancata corresponsione dei premi promessi.

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