Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 430 art. 16


Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) l'articolo 39 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 122; gli articoli 40, 42, 43, 44, 46, 50, primo comma, 51, 54, 56, primo comma, 57, 58, 59 e 61 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938; l'articolo 42-bis del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, introdotto dalla legge 15 luglio 1950, n. 585; gli articoli 53, 55, 60 e 62 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938;
b) l'articolo 7, commi 1 e 4, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384;
c) l'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528;
d) l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62;
e) gli articoli da 78 a 145 del regolamento dei servizi del lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;
f) ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente regolamento.
2. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni altro atto normativo, si intendono fatti agli articoli da 1 a 14 del presente regolamento.

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