Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 380 art. 59


LABORATORI (LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N. 1086, ART. 20)

1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
(Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166)
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.
(Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166)
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
[b) indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito;]
c) prove di laboratorio su terre e rocce;
(Comma modificato dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 6), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e dall'art. 45, comma 2, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 7, comma 3, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134)
c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.
(Lettera aggiunta dall’ art. 3, comma 1, lett. 0a), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55)
(Vedi, anche, l’ art. 3, comma 1-bis, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55)
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.
(In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l’ art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l’ art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 380 art. 59"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti