Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 380 art. 21


INTERVENTO SOSTITUTIVO REGIONALE (DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 398, ART. 4, COMMI 5 E 6, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N. 493)

1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.
(Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106)
(In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l’ art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l’ art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77)

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