Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 380 art. 11


CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10, ART. 4, COMMI 1, 2 E 6; LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 724, ART. 39, COMMA 2, COME SOSTITUITO DALL'ART. 2, COMMA 37, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662)

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E' irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
(In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l’ art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l’ art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77)

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