Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 327 art. 57


AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUI PROCEDIMENTI IN CORSO (Rubrica così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.)
1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data.
(Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302)
2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo.

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