Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 327 art. 55


TITOLO V - Norme finali e transitorie (OCCUPAZIONI SENZA TITOLO, ANTERIORI AL 30 SETTEMBRE 1996)
1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene.
(Comma prima modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e poi così sostituito dal comma 89 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244)
2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1997.

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