Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 327 art. 51


TITOLO III -Disposizioni particolari - CAPO I - L'espropriazione per opere militari e di beni culturali (Intitolazione aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330) (L'ESPROPRIAZIONE PER OPERE MILITARI)
1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare.
2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II.
4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari.

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