Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 327 art. 4


BENI NON ESPROPRIABILI O ESPROPRIABILI IN CASI PARTICOLARI
1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.
3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede.
(Comma prima rettificato con Comunicato 14 settembre 2001, e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.)
4. Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:
(Alinea così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.) :
a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico:
e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;
(Lettera così rettificata con Comunicato 14 settembre 2001)
g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge.
5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce.

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