Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 327 art. 2


PRINCIPIO DI LEGALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all'articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai princìpi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.

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