Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 72


RESPONSABILITA' IN MATERIA DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO E DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.
(Articolo così sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 15, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 36 della stessa legge n. 183/2011)

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