Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 48


DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
1.Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2.Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3.In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

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