Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 40


(L) CAPO III Semplificazione della documentazione amministrativa - SEZIONE II Certificati - (CERTIFICATI) (Rubrica così sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 15, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 36 della stessa legge n. 183/2011)

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
(Comma così premesso dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 15, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 36 della stessa legge n. 183/2011)
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
(Comma così premesso dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 15, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 36 della stessa legge n. 183/2011)
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'àmbito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

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