Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 38


CAPO III Semplificazione della documentazione amministrativa - SEZIONE I Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione - (MODALITÀ DI INVIO E SOTTOSCRIZIONE DELLE ISTANZE)

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
(Comma prima sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 e, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 65, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e poi così modificato dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.
(Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)

(Testo previgente dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 3:
comma 1: (articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 10, L. n. 191/1998);
comma 2: (-);
comma 3: (articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 10, L. n. 191/1998))

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