Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 36


CARTA D'IDENTITA' E DOCUMENTI ELETTRONICI
[1.Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali]
(Comma sostituito dal Dlgs 10/2002).
(Comma abrogato dall'art. 75 del codice dell'amministrazione digitale emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
[2.La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.]
(Comma abrogato dall'art. 75 del codice dell'amministrazione digitale emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
[3.La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma digitale]
(Lettera così modificata dal Dlgs 10/2002).
(Comma abrogato dall'art. 75 del codice dell'amministrazione digitale emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
[4.La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finane, sentita la Banca d'Italia]
(Comma così modificato dal Dlgs 10/2002).
(Comma abrogato dall'art. 75 del codice dell'amministrazione digitale emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
[5.Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tcnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi]
(Comma così modificato dal Dlgs 10/2002).
(Comma abrogato dall'art. 75 del codice dell'amministrazione digitale emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
[6.Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.]
(Comma abrogato dall'art. 75 del codice dell'amministrazione digitale emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
7.La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.

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