Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 29-ter


abrogato [USO DI PSEUDONIMI]
[1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.]
(Articolo così inserito dal D.P.R. n. 137/2003)

(Articolo abrogato dall'art. 75 del codice dell'amministrazione digitale emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 29-ter"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti