Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 99


Alla correzione degli errori materiali di scrittura in cui sia
incorsa l'autorita' diplomatica o consolare, provvede l'autorita'
medesima secondo le modalita' di cui all'articolo 98.
Il ricorso in opposizione avverso la correzione operata
dall'autorita' diplomatica o consolare si propone al tribunale nel
cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile in cui e' stato
registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto.

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