Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 97


Le disposizioni di cui agli articoli 95 e 96 si applicano,
altresi', per gli atti di competenza dell'autorita' diplomatica o
consolare. E' competente in tal caso il tribunale nel cui circondario
e' registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto da
rettificarsi.

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