Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 96


Il tribunale puo', senza particolari formalita', assumere
informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione
dell'ufficiale dello stato civile.
Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore
della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il
parere del giudice tutelare.
Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con
decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile nonche', per quanto
riguarda i soggetti cui non puo' essere opposto il decreto di
rettificazione, l'articolo 455 del codice civile.

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