Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 88


Il richiedente, al fine della emanazione del decreto di
concessione, trascorso il termine di cui all'articolo 87, comma 1,
senza che sia stata fatta opposizione presenta alla prefettura
competente per il successivo inoltro al Ministero:
a) un esemplare dell'avviso con la relazione che attesta la eseguita
affissione e la sua durata;
b) la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state
prescritte.
Il Ministro, accertata la regolarita' delle affissioni e
vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con
decreto.
Il decreto di concessione, nei casi in cui vi e' stata
opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli
opponenti.

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