Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 82


L'ufficiale dello stato civile che ha formato o trascritto
l'atto di morte, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, deve
dare notizia al giudice tutelare della morte di persona che ha
lasciato figli in eta' minore, ai sensi dell'articolo 345, primo
comma, del codice civile.

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