Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 81


L'ufficiale dello stato civile che registra l'atto di morte, lo
annota su quello di nascita del defunto. Se la nascita e' avvenuta in
altro comune o il defunto risiedeva altrove al momento della morte,
egli deve dare prontamente comunicazione della morte agli ufficiali
dello stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del
defunto, che devono provvedere rispettivamente all'annotazione o alla
trascrizione del relativo atto.
Negli atti di morte si annotano i decreti di rettificazione ad
essi relativi e l'intervenuto riconoscimento o la legittimazione del
defunto, ai sensi degli articoli 255 e 282 del codice civile, nonche'
le sentenze che, ai sensi dell'articolo 67 del codice civile,
dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la
morte presunta o ne accertano la morte.

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