Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 8


Adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile, nei casi
previsti dalla legge, le autorita' diplomatiche o consolari, i
comandanti di navi, i commissari di bordo, i comandanti di
aeromobili, i direttori sanitari e coloro che ne fanno le veci
secondo le disposizioni vigenti, nonche' le autorita' militari
responsabili del comando nelle zone di operazioni eseguite come forze
di pace o di guerra.

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